Iniziative per il rientro della morosità
Data pubblicazione:
1 Novembre 2021
1) LIMITAZIONI PER GLI ISCRITTI A PARTIRE DAL 20/10/2021
Con delibera del 5 ottobre 2021, il Consiglio ha stabilito che agli iscritti non in regola con il versamento delle quote saranno applicate le seguenti limitazioni dei servizi:
Elenchi sorteggio terne
Agli iscritti non in regola con il versamento delle quote non sarà consentito l’inserimento negli elenchi per il sorteggio delle terne.
Commissioni dell’Ordine
Agli iscritti non in regola con il versamento delle quote non sarà consentito l’inserimento nelle Commissioni dell’Ordine.
Formazione
Agli iscritti non in regola con il versamento delle quote non sarà consentita la partecipazione ad eventi di Formazione (gratuiti e/o a pagamento) erogati dall’Ordine o dalla Fondazione su incarico dell’Ordine.
Diritti di segreteria
Gli iscritti non in regola con il versamento delle quote saranno assoggettati a un diritto di segreteria pari a € 20 (più bollo, se previsto), per il rilascio delle seguenti certificazioni:
- Iscrizione
- Cancellazione
- Attestazioni da consegnare ad Enti relative allo status dell’iscritto
- Attestati – se previsti – di partecipazione a convegni, corsi, etc.
Altre limitazioni
A partire dal 3° anno di morosità agli iscritti non in regola con il versamento delle quote non verranno rilasciati diplomi o medaglie da parte dell’Ordine (riconoscimenti previsti, ad esempio, per i Senatori dell’Ordine).
2) TRASMISSIONE ELENCHI AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA
Così come da delibera del Consiglio del 23 luglio 2014, saranno trasmessi al Consiglio di Disciplina per le opportune valutazioni e decisioni consequenziali i nominativi degli iscritti non in regola con il versamento di oltre due quote. Infatti, ai sensi del Codice Deontologico, il mancato versamento delle quote annuali rappresenta un comportamento non corretto e quindi sanzionabile (comma 20.2).
3) GRADUALITA’ CONTRIBUTO SPESE PER MOROSITA’
Cosi come stabilito nell’Assemblea Straordinaria del 27/06/2016, è stata assunta la seguente delibera che introduce la gradualità per il contributo spese richiesto per le morosità fino al 2018 (prima dell’affidamento della riscossione delle quote all’Agenzia delle Entrate-Riscossione): “A partire dal giorno 1/7/2016, agli iscritti che non abbiano versato la quota annuale di iscrizione entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, è richiesto un contributo così calcolato:
-fino a max 2 quote non pagate: 15 euro per ogni quota di morosità per un massimo di 30 euro;
-fino a max 5 quote non pagate: 30 euro complessivi per le prime due quote e 30 euro per ogni quota di morosità dalla terza in poi per un massimo di 120 euro;
-da 6 quote non pagate: 120 euro complessivi per le prime 5 quote e 45 euro per ogni quota di morosità dalla sesta in poi per un minimo di 165 euro.
Ultimo aggiornamento
23 Dicembre 2021, 17:48