Pec – Informazioni generali

Data pubblicazione:
1 Luglio 2025

La casella PEC (Posta Elettronica Certificata) รจ stata resa obbligatoria dalla Legge n. 2 del 2009 (rif. Dlgs n. 185/2008, art. 16 comma 7).

Tale Legge prescrive che ogni iscritto ad un Ordine professionale, che eserciti o meno la libera professione, debba dotarsi di un indirizzo PEC e che questo vada comunicato all’Ordine di appartenenza.

L’Ordine, a sua volta, provvede ad inserire gli indirizzi PEC degliย iscritti nel REGINDE del Ministero della Giustizia, nel sito INI-PEC del Ministero dello Sviluppo Economico e nell’Albo Unico del C.N.I..

Inoltre, la Legge 11 settembre 2020 n. 120 obbliga gli ordini professionali a richiedere ai propri iscritti, che non lโ€™abbiano giร  fatto, di comunicare il proprio โ€œdomicilio digitaleโ€ (ovvero un indirizzo di Posta Elettronica Certificata o altro recapito certificato qualificato previsto per legge) e di sanzionarli con la sospensione dallโ€™Albo professionale a tempo indeterminato, ove non riscontrino nei trenta giorni seguenti a tale comunicazione.

Con tale adempimento l’iscritto assolverร  anche all’obbligo relativo alla Normativa antiriciclaggio di comunicare la propria PEC all’Agenzia delle Entrate.

Gli iscritti devono compilare il Mod. PEC-1 o il Modello di Aggiornamento dati, disponibili nella sezione Modulistica, ed inviarlo con le modalitร  in esso indicate all’Ordine.

E’ fatto altresรฌ obbligo agli iscritti di comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio indirizzo PEC che dovesse intervenire nel tempo; aย tal fine dovrร  essere compilato e inviato il Mod. PEC-2.

Si precisa che l’indirizzo PEC della Segreteria รจ segreteria@ordingna.it

Ultimo aggiornamento

1 Luglio 2025, 10:56