Processo Civile Telematico: Le novità introdotte dal Decreto Legge n. 90/2014
Data pubblicazione:
1 Luglio 2014
Il 24 giugno 2014 è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”.
Le norme contenute nel titolo IV del citato decreto sono immediatamente esecutive ed hanno apportato alcune modifiche alla normativa del processo civile telematico in vigore dal 30 giugno.
Per quanto riguarda i CTU, in breve queste le novità:
1. Entrata in vigore dell’obbligatorietà del deposito telematico (art. 44, D.L. n. 90/2014)
Obbligatorietà a partire dal 30 giugno 2014 ma solo per i nuovi processi instaurati da quella data. Per i vecchi procedimenti l’obbligatorietà slitta a fine anno, al 31 dicembre 2014, ma, per chi volesse, «gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità».
2. Deposito telematico e limite 30 MB (art. 51, D.L. n. 90/2014)
Si stabilisce che, nel caso in cui “la busta” da depositare telematicamente ecceda il limite di capacità (30 MB) previsto dalle regole tecniche, sarà possibile procedere al successivo invio di ulteriori “buste”.
3. Sottoscrizione del verbale di udienza (art. 45, D.L. n. 90/2014)
L’art. 45, co. 1, lett. a) del decreto legge, modificando l’art. 126, co. 2 c.p.c. e l’art. 207, co. 2 c.p.c., elimina l’obbligo di sottoscrizione del verbale di udienza da parte dei terzi (ad es. C.T.U.) prevedendo che lo stesso sia firmato digitalmente solo dal cancelliere il quale, nel caso di altri “intervenuti” all’udienza, dà ai medesimi lettura del processo verbale.
4. Copie informatiche e poteri di autentica (art. 52, D.L. n. 90/2014)
L’art. 52 del decreto legge stabilisce che «il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale» possano estrarre con modalità telematiche, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti ed attestare «la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico» con totale esenzione del pagamento dei diritti di copia.
Ultimo aggiornamento
23 Dicembre 2021, 17:41