Pec – Informazioni generali

Data pubblicazione:
26 Ottobre 2021

La casella PEC (Posta Elettronica Certificata) รจ stata resa obbligatoria dalla Legge n. 2 del 2009 (rif. Dlgs n. 185/2008, art. 16 comma 7).

Tale Legge prescrive che ogni iscritto ad un Ordine professionale, che eserciti o meno la libera professione, debba dotarsi di un indirizzo PEC e che questo vada comunicato all’Ordine di appartenenza.

L’Ordine, a sua volta, provvede ad inserire gli indirizzi PEC degliย iscritti nel REGINDE del Ministero della Giustizia, nel sito INI-PEC del Ministero dello Sviluppo Economico e nell’Albo Unico del C.N.I..

Con tale adempimento l’iscritto assolverร  anche all’obbligo relativo alla Normativa antiriciclaggio di comunicare la propria PEC all’Agenzia delle Entrate.

Gli iscritti devono compilare il Mod. PEC-1 o il Modello di Aggiornamento dati, disponibili nella sezione Modulistica, ed inviarlo con le modalitร  in esso indicate all’Ordine.

E’ fatto altresรฌ obbligo agli iscritti di comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio indirizzo PEC che dovesse intervenire nel tempo; aย tal fine dovrร  essere compilato e inviato il Mod. PEC-2.

Si precisa che l’indirizzo PEC della Segreteria รจ segreteria@ordingna.it

Ultimo aggiornamento

7 Ottobre 2024, 10:48