Pec – Informazioni generali

Data pubblicazione:
26 Ottobre 2021

La casella PEC (Posta Elettronica Certificata) è stata resa obbligatoria dalla Legge n. 2 del 2009 (rif. Dlgs n. 185/2008, art. 16 comma 7).

Tale Legge prescrive che ogni iscritto ad un Ordine professionale, che eserciti o meno la libera professione, deve dotarsi di un indirizzo PEC e che questo va comunicato all’Ordine di appartenenza.

L’Ordine, a sua volta, provvede ad inserire gli indirizzi PEC degli iscritti nel REGINDE del Ministero della Giustizia, nel sito INI-PEC del Ministero dello Sviluppo Economico e nell’Albo Unico del C.N.I..

Con tale adempimento l’iscritto assolverà anche all’obbligo relativo alla Normativa antiriciclaggio di comunicare la propria PEC all’Agenzia delle Entrate.

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELL’INDIRIZZO PEC

Gli iscritti devono compilare il Mod. PEC-1 o il Modello di Aggiornamento dati ed inviarlo con le modalità in esso indicate all’Ordine.

L’indirizzo PEC degli iscritti non potrà essere registrato ed inserito negli elenchi previsti dalla Legge 2/2009 se la comunicazione non viene eseguita con le modalità richieste.

E’ fatto altresì obbligo agli iscritti di comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio indirizzo PEC che dovesse intervenire nel tempo.

A tal fine dovrà essere compilato e inviato il Mod. PEC-2.

Si precisa che l’indirizzo PEC della Segreteria è segreteria@ordingna.it

ALLEGATI

– Modello PEC-1

– Modello PEC-2

Modello aggiornamento dati

Allegati (4)

Ultimo aggiornamento

23 Dicembre 2021, 17:43