Obbligo di Domicilio Digitale
Data pubblicazione:
27 Ottobre 2021
Caro Collega,
una recentissima normativa (Legge 11 settembre 2020 n. 120) obbliga gli ordini professionali a richiedere ai propri iscritti, che non l’abbiano già fatto, di comunicare il proprio “domicilio digitale” (ovvero un indirizzo di Posta Elettronica Certificata o altro recapito certificato qualificato previsto per legge) e di sanzionarli con la sospensione dall’Albo professionale a tempo indeterminato, ove non riscontrino positivamente nei trenta giorni seguenti a tale comunicazione.
Il CNI con Circolare n. 615/XIX Sess. del 30/09/2020 ha invitato gli ordini territoriali ad adempiere “tempestivamente ed integralmente” al dettato normativo.
Ti ricordo che come iscritti all’Albo eravamo già obbligati a possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata ed a comunicarlo all’Ordine.
Ove in precedenza non l’avessi già fatto, Ti invito a comunicare all’Ordine in tempi brevi ed utilizzando esclusivamente la modulistica sottoriportata il tuo indirizzo di Posta Elettronica Certificato.
Sul sito Albo Unico del C.N.I. (https://www.cni.it/albo-unico) potrai controllare rapidamente se il tuo indirizzo Pec è già stato comunicato all’Ordine.
Se sei in possesso di una Pec con dominio @ingpec.eu attivata in convenzione tramite l’Ordine non devi effettuare nessuna comunicazione in quanto l’indirizzo Pec è già stato registrato automaticamente nei nostri database.
Nei prossimi giorni il nostro Ordine, tramite raccomandata A.R., inoltrerà agli iscritti che non hanno ancora comunicato il proprio indirizzo PEC, o altro recapito certificato qualificato, la diffida ad adempiere a tale obbligo, entro il termine di trenta giorni.
Trascorso tale termine, in caso di mancato positivo riscontro da parte dell’iscritto, l’Ordine dovrà procedere ad applicare la sanzione della sospensione a tempo indeterminato dall’Albo professionale.
Il Presidente
Edoardo Cosenza
Ultimo aggiornamento
1 Aprile 2022, 10:02