Obbligo di Domicilio Digitale

Data pubblicazione:
27 Ottobre 2021

Caro Collega,

una recentissima normativa (Legge 11 settembre 2020 n. 120) obbliga gli ordini professionali a richiedere ai propri iscritti, che non l’abbiano già fatto, di comunicare il proprio “domicilio digitale” (ovvero un indirizzo di Posta Elettronica Certificata o altro recapito certificato qualificato previsto per legge) e di sanzionarli con la sospensione dall’Albo professionale a tempo indeterminato, ove non riscontrino positivamente nei trenta giorni seguenti a tale comunicazione.

Il CNI con Circolare n. 615/XIX Sess. del 30/09/2020 ha invitato gli ordini territoriali ad adempiere “tempestivamente ed integralmente” al dettato normativo.

Ti ricordo che come iscritti all’Albo eravamo già obbligati a possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata ed a comunicarlo all’Ordine.

Ove in precedenza non l’avessi già fatto, Ti invito a comunicare all’Ordine in tempi brevi ed utilizzando esclusivamente la modulistica sottoriportata il tuo indirizzo di Posta Elettronica Certificato.

Sul sito Albo Unico del C.N.I. (https://www.cni.it/albo-unicopotrai controllare rapidamente se il tuo indirizzo Pec è già stato comunicato all’Ordine.

Se sei in possesso di una Pec con dominio @ingpec.eu attivata in convenzione tramite l’Ordine non devi effettuare nessuna comunicazione in quanto l’indirizzo Pec è già stato registrato automaticamente nei nostri database.

Nei prossimi giorni il nostro Ordine, tramite raccomandata A.R., inoltrerà agli iscritti che non hanno ancora comunicato il proprio indirizzo PEC, o altro recapito certificato qualificato, la diffida ad adempiere a tale obbligo, entro il termine di trenta giorni.

Trascorso tale termine, in caso di mancato positivo riscontro da parte dell’iscritto, l’Ordine dovrà procedere ad applicare la sanzione della sospensione a tempo indeterminato dall’Albo professionale.

Il Presidente
Edoardo Cosenza

Allegati (1)

Ultimo aggiornamento

1 Aprile 2022, 10:02